L'apparato normativo racchiuso negli art. 1260-1267 cod. civ. risente ancora dell'impostazione tradizionale, che ravvisa nella cessione del credito una vicenda giuridica di diritto comune, avulsa dal particolare contesto in cui si colloca e caratterizzata essenzialmente dalla peculiarità del suo oggetto, consistente nella pretesa verso il debitore, il cui consenso non è sempre ritenuto indispensabile per la modificazione del rapporto obbligatorio di cui è parte. La disciplina codicistica, quindi, non delinea compiutamente i tratti fisionomici dell'istituto e neppure regola in modo esaustivo e organico tutti gli aspetti della circolazione del credito, ma si limita ad offrire all'interprete alcune soluzioni operative di ampia applicazione, per cercare di risolvere i problemi maggiormente ricorrenti nella pratica delle relazioni commerciali. Questa circostanza ha impegnato la riflessione dottrinale che, anche attraverso l'opera adeguatrice della giurisprudenza, è pervenuta ad una sistemazione concettuale della materia sufficientemente appagante. In tal modo le norme del codice civile hanno rivelato una straordinaria vitalità, perché, sia pure coi dovuti adattamenti imposti dal caso specifico, sono state in grado di assecondare le esigenze dei traffici economici, caratterizzati da un dinamismo sempre più accentuato e semplificato.