La presente edizione non può fare a meno di dare risalto al più importante tra i contenuti processuali della legge 28 aprile 2014, n. 67, e cioè la creazione dei nuovi istituti della sospensione del processo per irreperibilità e dell'assenza "consapevole". La legge ha comportato il tramonto dell'istituto della contumacia, che si è sdoppiata nei due istituti menzionati. Da un lato, se siamo in presenza di un irreperibile, il processo deve essere sospeso; da un altro lato, se vi è stata consegna dell'avviso o della citazione a mani proprie o vi è un altro fatto sintomatico della conoscenza del "procedimento", il rito prosegue contro l'imputato dichiarato assente, del quale si presume la rinuncia volontaria a comparire. Il nuovo sistema tende, in sintesi, a privilegiare la notifica della citazione per l'udienza a mani proprie quale migliore forma di conoscenza dell'esistenza del processo. In realtà, alla sintesi appena prospettata corrisponde un insieme di istituti assai complessi che sono oggetto di una disamina approfondita, attraverso un approccio sistematico, all'interno della presente edizione. Pur non priva di zone d'ombra la normativa si contraddistingue senz'altro per l'afflato garantista che la connota. L'idea di fondo consiste in un pieno adeguamento ai dettami della Convenzione europea dei diritti umani, così come sono stati interpretati dalla relativa Corte, anche se non ogni aspetto della nuova disciplina sembra attuare le istanze convenzionali colte nel loro spirito autentico.